Trattamento sanitario obbligatorio: ricorso contro provvedimento del sindaco

Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà. Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:

  • se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
  • se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti
  • qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.

 

Il T.S.O. è disposto:

  • con provvedimento motivato del sindaco del comune dove risiede la persona nei confronti si vuole disporre il trattamento o del comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di autorità sanitaria
  • su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.

 

Entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare.

Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo. 
Se il T.S.O. non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.
Revoca del T.S.O.: qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento
Ricorso al tribunale: la persona sottoposta a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può inoltre proporre ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. 
Normativa di riferimento: artt. 1-5 legge 23 dicembre 1978, n. 833

Dove:
La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o chiunque vi abbia interese può proporre ricorso contro il provvedimento del sindaco al tribunale competente per territorio.

Fonte: Ministero della Giustizia