Amministrazione di sostegno
Cos’ è | L’amministratore di sostegno è un istituto giuridico previsto per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, non avendo piena autonomia nello svolgere le attività quotidiane. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso |
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Chi può richiederlo | La domanda di amministrazione di sostegno può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta |
Dove si richiede | Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, sede del palazzo in Via Roma |
Cosa occorre |
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Costi | Una marca da bollo del valore di € 27 per diritti forfettari di notifica |
Tempi | Almeno 45 giorni per la definizione del provvedimento |